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Polizza per i professionisti: obbligatoria da agosto 2012

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Polizza professionale per i professionistiIl D.L. 138/11 convertito nella legge n.148/11 ha introdotto alcune novità in merito alla professioni. Tra queste novità, spicca l'obbligo per tutti i professionisti di stipulare, a partire dal prossimo 13 agosto 2012, un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale.

L'RC professionale copre i danni arrecati a terzi a seguito di errori od omissioni nell’erogazione dei servizi professionali nell’espletamento della propria attività caratteristica.

I soggetti interessati dalla norma sono tutti i professionisti appartenenti all'area medica, all'area tecnica e all'area economica-giuridica. Rientrano in queste aree ad esempio, medici, ingegneri, architetti, farmacisti, commercialisti, notai, avvocati, etc.

Il Decreto, oltre a tale obbligo, prevede anche che il professionista al momento dell'accettazione dell'incarico professionale, dovrà informare il cliente sugli estremi della polizza comunicando il relativo massimale.

La manovra ha quindi lo scopo di garantire la qualità del servizio al cliente e al tempo stesso il risarcimento del danno derivante da negligenza del professionista. Esempio tipico è quello di errori compiuti da medici o avvocati nella risoluzione dei problemi del cliente. Rientrano nella copertura assicurativa errori del professionista commessi sia per colpa grave che per colpa lieve mentre sono esclusi i danni causati da comportamenti dolosi.

Fino a poco tempo fa le assicurazioni professionali era solo consigliate e non obbligatorie per tutti i professionisti, inoltre anche se il professionista è libero di stipulare la polizza con la compagnia che desidera, è previsto che le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate dai consigli nazionali e gli enti previdenziali dei professionisti, che potranno così stipulare convenzioni speciali e a condizioni vantaggiose in favore dei propri iscritti. Con l'assicurazione professionale, oltre ad essere tutelato il cliente, è tutelato il professionista stesso, in quanto nel malaugurato caso di errore, non sarà egli stesso a dover coprire spese e danni, ma la compagnia assicuratrice.